17/04/2021 – Emergenza epidemiologica: provincia di Cuneo in zona arancione

Seppur con alcuni giorni di ritardo rispetto al resto del Piemonte, anche il cuneese torna in zona arancione. Sono pertanto consentiti gli spostamenti ma solo all’interno del Comune di appartenenza dalle 5 alle 22, mentre ci si potrà muovere fuori del proprio Comune o Regione esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, esibendo l’autocertificazione. Chi vive in paesi fino a 5000 abitanti potrà spostarsi tra le ore 5 e le 22, entro i trenta chilometri dal confine, con il divieto tuttavia di recarsi in capoluoghi di provincia.

Le scuole tornano regolarmente in presenza al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori. Il ritorno in zona arancione significa inoltre riapertura dei negozi che erano chiusi in zona rossa (compresi parrucchieri ed estetisti e tutte le attività considerate “non essenziali”), mentre rimangono ancora chiusi bar e ristoranti (escluso asporto e consegna a domicilio). E’ consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto, ma solo in forma individuale.

15/04/2021 – Revoca dello Stato di massima pericolosità per incendi boschivi

La Regione Piemonte con Determina Dirigenziale 969 del 13 04 2021 ha revocato a partire da oggi giovedì 15 aprile, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Il Provvedimento è stato assunto sulla scorta delle condizioni meteorologiche attuali e previste dal Centro funzionale di Arpa Piemonte. E’ raccomandata tuttavia ai cittadini  la massima attenzione e responsabilità, nel non compiere azioni che possano innescare e favorirne la propagazione. Chiunque può contribuire a difendere il territorio in caso di incendio, segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile rogo.

26/03/2021 – Stato massima pericolosità incendi boschivi

La Regione Piemonte, con Determina Dirigenziale n. 788 del 24/03/2021, ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi a partire dal giorno 26 marzo 2021 su tutto il territorio del Piemonte. La cessazione sarà stabilito con successivo provvedimento.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 – comma 7 della LR 15/2018, nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi:

  • non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 del medesimo art. 10 della LR 15/2018;
  • sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della LR 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  • è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Notizie dalla Protezione Civile della Provincia di Cuneo